Art. 2723. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Patti posteriori alla formazione del documento.
Dispositivo
Art. 2723.
(Patti posteriori alla formazione del documento).
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e' stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
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