Art. 2917. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Estinzione del credito pignorato.
Dispositivo
Art. 2917.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
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