Art. 2928. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assegnazione di crediti.
Dispositivo
Art. 2928.
(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
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