Art. 2939. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi.
Dispositivo
Art. 2939.
(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
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