Art. n°
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Art. 106. Codice del consumo

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Procedure di consultazione e coordinamento

Dispositivo

Art. 106.

Procedure di consultazione e coordinamento


1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro


e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita', in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.


2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti


dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attivita' produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.


3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati


raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.


4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare


osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalita' definite dalla conferenza medesima.



Ratio Legis


Spiegazione