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Art. 137. Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

Dispositivo

Art. 137.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale


1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito


l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.


2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da


comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:


a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura


privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;


b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con


l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;


c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della


popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;


d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle


uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;


e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni


precedenti;


f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,


passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.


3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa


ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.


4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente


all'aggiornamento dell'elenco.


5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche


le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.


6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla


Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.



Ratio Legis


Spiegazione