Art. 6 Comunicazioni elettroniche
Misure di garanzia
Dispositivo
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni,
non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette
di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Ratio Legis
Spiegazione