Art. n°
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Art. 60 Comunicazioni elettroniche

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Controllo delle spese

Dispositivo

Art. 60

Controllo delle spese


1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalita' di fornitura in modo tale che l'((contraente)) non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.


2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.


3. L'Autorita' vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e puo' disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si da' luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.



Ratio Legis


Spiegazione