Art. n°
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Art. 103 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sospensione - revoca - decadenza

Dispositivo

Art. 103

Sospensione - revoca - decadenza


1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice,


ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni.


2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito


dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.


3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata


quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.



Ratio Legis


Spiegazione