Art. n°
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Art. 181 Comunicazioni elettroniche

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Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni

Dispositivo

Art. 181

Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni


radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei


trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.



Ratio Legis


Spiegazione