Art. n°
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Art. 21 Comunicazioni elettroniche

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Condivisione di risorse

Dispositivo

Art. 21

Condivisione di risorse


1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari


di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle


frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e


previo assenso del Ministero.


2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita


l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con


concessione del diritto d'uso delle frequenze.


3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a


carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entita'


percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero


contributo per la risorsa.



Ratio Legis


Spiegazione