Art. 21 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condivisione di risorse
Dispositivo
Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari
di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle
frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e
previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita
l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a
carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entita'
percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero
contributo per la risorsa.
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Ratio Legis
Spiegazione