Art. 27 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Servizi di radioastronomia ed equiparati
Dispositivo
Art. 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali e' richiesta la protezione, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
Articoli correlati nel
Comunicazioni elettroniche
Ratio Legis
Spiegazione