Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 14 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Controllo sulle stazioni

Dispositivo

Art. 14

Controllo sulle stazioni


1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.


2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.



Ratio Legis


Spiegazione