Art. 14 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Controllo sulle stazioni
Dispositivo
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Articoli correlati nel
Comunicazioni elettroniche
Ratio Legis
Spiegazione