Art. 3 Codice della Privacy
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Principio di necessita' nel trattamento dei dati
Dispositivo
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
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Ratio Legis
Spiegazione