Art. 34 Codice della Privacy
Trattamenti con strumenti elettronici
Dispositivo
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 4 aprile 2012, n. 35));
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 4 aprile 2012, n. 35)).
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Ratio Legis
Spiegazione