Art. n°
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Art. 48 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Banche di dati di uffici giudiziari

Dispositivo

Art. 48

(Banche di dati di uffici giudiziari)


1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado


puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.



Ratio Legis


Spiegazione