Art. n°
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Art. 54 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modalita' di trattamento e flussi di dati

Dispositivo

Art. 54

(Modalita' di trattamento e flussi di dati)


1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze


di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.


2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53


sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non richiedono il loro utilizzo.


3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro


elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53.


4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano


periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.



Ratio Legis


Spiegazione