Art. n°
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Art. 74 Codice della Privacy

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Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

Dispositivo

Art. 74

(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)


1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la


circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione ((di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata)).


((2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo


della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento)).


3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di


fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.


4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la


rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.



Ratio Legis


Spiegazione