Art. 76 Codice della Privacy
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
Dispositivo
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con
le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e'
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Ratio Legis
Spiegazione