Art. n°
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Art. 76 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

Dispositivo

Art. 76

(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)


1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari


pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:


a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione


del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato;


b) anche senza il consenso dell'interessato e previa


autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.


2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con


le modalita' semplificate di cui al capo II.


3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e'


rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.



Ratio Legis


Spiegazione