Art. 92 Codice della Privacy
Cartelle cliniche
Dispositivo
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Ratio Legis
Spiegazione