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Art. 95 Codice della Privacy

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Dati sensibili e giudiziari

Dispositivo

Art. 95

(Dati sensibili e giudiziari)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.



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Spiegazione