Art. 95 Codice della Privacy
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Dati sensibili e giudiziari
Dispositivo
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
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