Art. n°
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Art. 102 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Codice di deontologia e di buona condotta

Dispositivo

Art. 102

(Codice di deontologia e di buona condotta)


1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione


di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.


2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1


individua, in particolare:


a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti


degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;


b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la


diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati;


c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della


disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.



Ratio Legis


Spiegazione