Art. 102 Codice della Privacy
Codice di deontologia e di buona condotta
Dispositivo
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Ratio Legis
Spiegazione