Art. n°
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Art. 107 Codice della Privacy

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Trattamento di dati sensibili

Dispositivo

Art. 107

(Trattamento di dati sensibili)


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei


casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.



Ratio Legis


Spiegazione