Art. n°
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Art. 112 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Finalita' di rilevante interesse pubblico

Dispositivo

Art. 112

(Finalita' di rilevante interesse pubblico)


1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli


articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.


2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma


1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:


a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio


e assumere personale anche appartenente a categorie protette;


b) garantire le pari opportunita';


c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per


l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni;


d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato


giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;


e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti


dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;


f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed


assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;


g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della


responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie;


h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o


partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;


i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o


di terzi;


l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la


normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;


m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e


rapporti di lavoro a tempo parziale;


n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti


pubblici;


o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati


conseguiti.


3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del


comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.



Ratio Legis


Spiegazione