Art. n°
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Art. 116 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato

Dispositivo

Art. 116

(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)


1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di


patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.


2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con


proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.



Ratio Legis


Spiegazione