Art. 116 Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato
Dispositivo
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Articoli correlati nel
Codice della Privacy
Ratio Legis
Spiegazione