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Art. 156 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ruolo organico e personale

Dispositivo

Art. 156

(Ruolo organico e personale)


1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.


2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di cento unita'. ((29))


3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:


a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;


b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;


c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;


d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i


criteri previsti dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive


modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli


19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.


165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e


organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione


del trattamento economico delle autorita' amministrative


indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per cento del


trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;


e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.


4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.


5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.


6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.


8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.


9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.


10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.


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AGGIORNAMENTO (29)


La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 268) che "Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003".



Ratio Legis


Spiegazione