Art. n°
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Art. 159 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modalita

Dispositivo

Art. 159

(Modalita)


1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,


puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.


2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e'


consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.


3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il


responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.


4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione


del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.


5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al


presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.


6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di


cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271.



Ratio Legis


Spiegazione