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Art. 164 Codice della Privacy

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Omessa informazione o esibizione al Garante

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Art. 164

Omessa informazione o esibizione al Garante


1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i


documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (( da diecimila euro a sessantamila euro )).



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