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Art. 10 Codice della Privacy

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Tutela della dignita' delle persone malate

Dispositivo

Art. 10

(Tutela della dignita' delle persone malate)


1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.


2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.



Ratio Legis


Spiegazione