Art. 7 Codice della Privacy
Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale
Dispositivo
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a
cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di
cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti
per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi
aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Ratio Legis
Spiegazione