Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 7 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale

Dispositivo

Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)


1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico


nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni


campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne


permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.


2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'


o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a


cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i


trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca


scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di


cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio


1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'


consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:


a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi


soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;


b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;


c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei


dati personali, contenute anche nel presente codice, siano


rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;


d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;


e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da


quello oggetto della comunicazione;


f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di


immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;


g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai


ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo


una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).


3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al


perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento


che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico


nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti


per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi


aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:


a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi


soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;


b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;


c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di


ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;


d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come


vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le


norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.


4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati


di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente


previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati


oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.



Ratio Legis


Spiegazione