Art. 21. Codice della strada
Opere, depositi e cantieri stradali
Dispositivo
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita' di cui all'artico'lo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita'.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ratio Legis
Spiegazione