Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 206. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dispositivo

Art. 206.

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie


1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.


22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa Legge 24 novembre 1981, n. 689.


2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.


3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.



Ratio Legis


Spiegazione