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Art. 217. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Dispositivo

Art. 217.

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione


1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.


2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)), che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa, all' entita' del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento e' ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare puo' ottenerne la restituzione da parte dell'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)). Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) ne sospende la validita' ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione e' comunicata all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.


3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)). Della restituzione e' data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalita' per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite dal regolamento.


4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato puo' proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.


5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.


6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.



Ratio Legis


Spiegazione