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Art. 239. Codice della strada

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Norme transitorie relative al titolo VII

Dispositivo

Art. 239.

Norme transitorie relative al titolo VII


1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.


L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo.


2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)).


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