Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Giurisdizione dei giudici ordinari.

Dispositivo

Art. 1.

(Giurisdizione dei giudici ordinari).


La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.



Ratio Legis


Spiegazione