Art. 20. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
Dispositivo
Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione