Art. n°
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Art. 48. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sospensione dei processi.

Dispositivo

Art. 48.

(Sospensione dei processi).


I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.


Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.



Ratio Legis


Spiegazione