Art. 48. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione dei processi.
Dispositivo
Art. 48.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione