Art. 127. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Direzione dell'udienza.
Dispositivo
Art. 127.
(Direzione dell'udienza).
L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione