Art. n°
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Art. 127. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Direzione dell'udienza.

Dispositivo

Art. 127.

(Direzione dell'udienza).


L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.


Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.



Ratio Legis


Spiegazione