Art. n°
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Art. 154. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prorogabilita' del termine ordinatorio.

Dispositivo

Art. 154.

(Prorogabilita' del termine ordinatorio).


Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.



Ratio Legis


Spiegazione