Art. 154. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prorogabilita' del termine ordinatorio.
Dispositivo
Art. 154.
(Prorogabilita' del termine ordinatorio).
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
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Ratio Legis
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