Art. 161. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nullita' della sentenza.
Dispositivo
Art. 161.
(Nullita' della sentenza).
La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione