Art. n°
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Art. 171. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ritardata costituzione delle parti.

Dispositivo

Art. 171.

(Ritardata costituzione delle parti).


Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.


Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (67) ((72))


La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291.


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."



Ratio Legis


Spiegazione