Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 205. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova.

Dispositivo

Art. 205.

(Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).


Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.



Ratio Legis


Spiegazione