Art. 220. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pronuncia del collegio.
Dispositivo
Art. 220.
(Pronuncia del collegio).
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione