Art. n°
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Art. 220. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pronuncia del collegio.

Dispositivo

Art. 220.

(Pronuncia del collegio).


Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.


Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".



Ratio Legis


Spiegazione