Art. n°
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Art. 240. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deferimento del giuramento suppletorio.

Dispositivo

Art. 240.

(Deferimento del giuramento suppletorio).


Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio.


(67) ((72))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."



Ratio Legis


Spiegazione