Art. 262. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri del giudice istruttore.
Dispositivo
Art. 262.
(Poteri del giudice istruttore).
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.
Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione