Art. 266. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revisione del conto approvato.
Dispositivo
Art. 266.
(Revisione del conto approvato).
La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione