Art. n°
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Art. 296. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sospensione su istanza delle parti.

Dispositivo

Art. 296.

(( (Sospensione su istanza delle parti). ))


((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).



Ratio Legis


Spiegazione