Art. 400. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procedimento.
Dispositivo
Art. 400.
(Procedimento).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione