Art. 407. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione dell'esecuzione.
Dispositivo
Art. 407.
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))
((Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)).
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione