Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 407. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sospensione dell'esecuzione.

Dispositivo

Art. 407.

(( (Sospensione dell'esecuzione). ))


((Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)).



Ratio Legis


Spiegazione