Art. 481. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione dell'efficacia del precetto.
Dispositivo
Art. 481.
(Cessazione dell'efficacia del precetto).
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione